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REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
Fonte:
UE
Data:
14/11/2018
Gazzetta:
L 303/1
Data gazzetta:
28/11/2018
SOSTITUISCE
DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
MODIFICATO DA
REGOLAMENTO (UE) 2023/2844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria
RECEPITO DA
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 203. Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
SOSTITUISCE PARZIALMENTE
DECISIONE QUADRO 2003/577/GAI DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio
GIURISPRUDENZA CORRELATA
Corte di giustizia U.E., Grande sez., 17 marzo 2026, C‑8/24, D.D.O.O.
Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Regolamento (UE) 2018/1805 – Art. 1, par. 1 e 4 – Provvedimento di confisca adottato nell’ambito di un procedimento penale – Art. 2, pt. 2 e pt. 3, lett. a) e d) – Confisca connessa a un reato, ma in assenza di una condanna definitiva – Provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione la quale constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quello che ha portato a tale sentenza e al quale hanno partecipato persone diverse dagli imputati assolti – Assenza di un atto di imputazione nei confronti di tali persone –Art.19, par. 1, lett. h) – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di confisca – Situazioni eccezionali nelle quali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l’esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso di specie, una palese violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo e diritti della difesa – Mancato esperimento dei mezzi di ricorso effettivi nello Stato membro di emissione