DIRETTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

Fonte: UE
Data: 12/07/2002
Gazzetta: L 201/37
Data gazzetta: 31/07/2002

Corte di giustizia U.E., Grande sezione, causa C‑178/22, 30 aprile 2024, Ignoti
Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/58/CE – Art. 15, par. 1 – Art. 7, 8, 11 e 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a tali dati richiesto da un’autorità nazionale competente al fine di perseguire reati di furto aggravato – Definizione della nozione di “reato grave” il cui perseguimento può giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali – Competenza degli Stati membri – Principio di proporzionalità – Portata del controllo preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica

Corte di giustizia U.E., sez. X, 13 giugno 2024, causa C-229/23, HYA, IP, DD, ZI e SS
Rinvio pregiudiziale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Direttiva 2002/58/CE – Art. 15, par. 1 – Restrizione alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Decisione giudiziaria che autorizza l’ascolto, la captazione e la memorizzazione delle conversazioni telefoniche di persone sospettate di aver commesso un reato doloso grave – Normativa nazionale che richiede che una siffatta decisione comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali – Art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione

Vedi: DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196. Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU Serie Generale n. 174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) «Art. 184. Attuazione di direttive europee - 1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002. 2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n.675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato. 3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.»; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n.15. Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n. 61 del 14-3-2018).